STATUTO ASSOCIAZIONE HARI-OM Arti BioEnergetiche
ART. 1: COSTITUZIONE, SEDE, DURATA – L’Associazione denominata Hari-Om Arti BioEnergetiche ha sede legale in Castellazzo Bormida (Al), in Spalto Vittorio Veneto n.33. Partita I.V.A. 02121410068. L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. L’associazione è un centro autonomo, plurilista, apartitico, a carattere volontario, democratico e non persegue finalità di lucro.
ART. 2: NATURA E SCOPI – L’Associazione può svolgere attività nel settore del benessere olistico senza finalità di lucro e senza distinzioni di religione, politica, razza o altro, aderendo ad Enti o Organizzazioni atte ad agevolare il conseguimento delle sue finalità istituzionali. Sono compiti dell’Associazione: a) favorire e promuovere l’estensione e la diffusione delle discipline bionaturali intese come metodiche per il mantenimento della salute e lo stimolo dell’energia vitale; b) gestire ed organizzare corsi di formazione nell’ambito delle discipline bionaturali finalizzati alla formazione di operatori e di formatori qualificati all’insegnamento. Al termine di ogni percorso formativo verrà proposto un esame di verifica con conseguente rilascio di un attestato del livello conseguito; c) organizzare corsi e seminari di formazione nell’ambito delle discipline bionaturali intesi come strumento per il raggiungimento del benessere psicofisico; d) organizzare corsi ed attività legate allo sport inteso come strumento per il raggiungimento del benessere psicofisico, come: ginnastica dolce, danza, fitness, arti marziali, movimento correttivo, in acqua, per portatori di handicap e per la terza età; e) promuovere ricerche, organizzare servizi, seminari e stages per soddisfare le esigenze di conoscenza dei soci e migliorarne lo sviluppo interiore. Nei luoghi dove l’Associazione o i suoi associati svolgeranno le proprie attività sociali verranno adibiti spazi per l’organizzazione di tutti i servizi inerenti le varie discipline quali trattamenti, consulenze e pratiche individuali; f) stabilire convenzioni con enti pubblici e strutture private per l’offerta di servizi nell’ambito delle discipline bionaturali, quali corsi di formazione, trattamenti e consulenze; f) gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto o struttura, sia mobile che immobile, prendere o dare sponsorizzazioni, prestare servizi o fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, aprire sedi secondarie, esercitare le attività in diversi luoghi o trasferire la propria sede in Italia o all’estero; g) porre in essere attività di natura commerciale in diretta attuazione delle finalità istituzionali ed in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti non commerciali; h) favorire la costituzione di sedi locali temporanee o permanenti.
ART. 3: PATRIMONIO ED ENTRATE - Il patrimonio e le entrate sono costituite: a)dalla quota di iscrizione e dai contributi degli associati; b)dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione; c)da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto; d)da contributi di soggetti pubblici e privati; e)da donazioni, lasciti di persone, o di Enti pubblici o privati; f)da ogni altra entrata derivante da attività poste in essere dall’Associazione; g)dai versamenti aggiuntivi effettuati dai tesserati in relazione alle varie attività sociali. h)da un’eventuale fondo di riserva; i) Il bilancio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Nel rendiconto può essere prevista la costituzione e l’incremento di un fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva, se costituito, è vincolato alla decisione dell’assemblea dei soci. Il residuo attivo di bilancio sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature e se ritenuto opportuno una parte può andare a costituire o incrementare il fondo di riserva.
ART. 4: SOCI DIRITTI/DOVERI - Il numero dei soci è illimitato. Sono Soci coloro che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini, che abbiano compiuto il 14° anno di età, che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l’assenso di un genitore. L’ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, viene acquisita in modo definitivo con la delibera del Consiglio Direttivo, la relativa iscrizione a libro e, dietro pagamento della quota associativa annuale, con la consegna della tessera. Non sono permesse iscrizioni temporalmente limitative dei diritti e doveri e strumenti connesse a singole attività (in attuazione del D. Lgs 460. In particolare dell’art. 111, comma 4° quinquies, lett. C) del D.P.R. 917/86). L’adesione all’Associazione comporta: a)piena accettazione dello Statuto sociale , delle sue finalità, degli eventuali regolamenti; b)la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; c) diritto di parola e di voto nelle assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, per l’approvazione dei bilanci; hanno diritto di candidarsi per le cariche sociali ed hanno il diritto di elettorato attivo; c)il pagamento della tessera, della quota associativa e dei contributi; d)mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e con gli organi dell’Associazione. Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso od indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni da organi, incarichi e funzioni devono essere comunicate anche all'organo di cui il socio fa parte. La qualifica di socio si perde: a)per morosità, derivante dal mancato pagamento della quota associativa annuale; b)non ottemperanza alle disposizioni statuarie o regolamentari; c)quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione; d)per comportamento scorretto; e)per espulsione. Contro gli inadempimenti potranno essere adottate sanzioni disciplinari. L’organo competente a giudicare le violazioni degli obblighi è il Consiglio Direttivo. IL Consiglio Direttivo si riunisce anche come organismo di disciplina, in tal caso decide con il consenso di 2/3 dei componenti, senza obbligo di preavviso e con effetto immediato. Può decidere: a)ammonimento scritto; b)sospensione; c)espulsione. Contro l’espulsione è ammesso ricorso all’Assemblea, in tal caso il provvedimento resta sospeso sino alla delibera assembleare. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell’Associazione sono, salvi eventuali rimborsi spese, effettuate a titolo assolutamente gratuito.
ART. 5: QUOTE SOCIALI - E’ un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituiste pertanto, titolo di proprietà non è rimborsabile o trasferibile (in attuazione del D. Lgs 460. In particolare dell’art. 111, comma 4° quinquies. A) del D.P.R. 917/86. Gli importi della quota di iscrizione e della quota contributiva dovuta dagli associati, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche il tempo e le modalità di pagamento.
ART. 6: ASSEMBLEA DEI SOCI – E’ la massima espressione della volontà dei soci dell’Associazione ed è sovrana nelle sue decisioni. Essa è formata da tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale almeno 8 giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea. Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno possono avvenire per alzata di mano o, qualora sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. E’ fatto obbligo ai soci parteciparvi in quanto momento rappresentativo della vita associativa dell’Associazione. L’Assemblea ordinaria è convocata dal presidente una volta l’anno, entro il 30 aprile. La convocazione viene effettuata almeno 15 giorni prima mediante lettera postale o telematica, contenente l’ordine del giorno in discussione e con affissione dell’avviso di convocazione almeno 15 giorni prima presso la bacheca della sede sociale. Essa, : a) approvare il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente e le linee programmatiche per il successivo; b) elegge gli organi direttivi, (Consiglio Direttivo) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi; c) delibera su tutte le questioni attinenti l’ordine del giorno. L’Assemblea straordinaria è convocata dal presidente a) ogni qualvolta lo richieda il Consiglio; b) per gravi circostanze; c) ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli iscritti; d) L’assemblea dovrà avere luogo entro 20 gg dalla richiesta. L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno ad un’ora di distanza dalla prima, con qualsiasi numero di soci presenti. L’Assemblea approva a maggioranza dei presenti (metà + uno). L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario e sono consultabili in qualsiasi momento presso il segretario nella sede sociale. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, affisso alla bacheca per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l’altro all’Assemblea approvare: a) il bilancio ; b) il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività, di investimenti ed anche di eventuali interventi straordinari.; c) decidere sulle affiliazioni o adesioni; d) eleggere o revocare gli organi statutari; e) apportare le modifiche allo statuto ed agli eventuali regolamenti interni. Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate in conformità del presente Statuto ed a maggioranza dei voti sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti .
ART. 7: CONSIGLIO DIRETTIVO Dura in carica un triennio, è revocabile e rieleggibile. Il Consiglio è composto da minimo 3 soci, è investito, da parte dell’Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’amministrazione e, per tanto, potrà compiere, in persona del Presidente o Vicepresidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione compiendo qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo a)elegge al suo interno: il Presidente, il quale ha la rappresentanza legale dell’Associazione, è il responsabile di ogni attività, convoca e presiede il Consiglio; il Vicepresidente, il quale coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi ne assume le mansioni; il Segretario, il quale cura ogni aspetto amministrativo dell’assemblea, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del VicePresidente; b) precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione. Il consigliere che, salvo cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del consiglio direttivo è dichiarato decaduto dall'incarico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente: a) in via ordinaria una volta ogni quattro mesi; b) in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice, con la presenza dei 2/3 dei suoi membri. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo: a) definisce il funzionamento tecnico-amministrativo ed organizzativo dell’Associazione; b) procede al pagamento ed alla riscossione di debiti e crediti; c) formula i programmi delle attività sociali, redige i bilanci consuntivi e preventivi e li sottopone all'assemblea per l'approvazione; d) attua le deliberazioni dell'Assemblea; e) definisce il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea; f) delibera l'ammissione di nuovi soci; g) stabilisce le quote annuali di affiliazione e ne prevede i termini e le modalità di pagamento. Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le decisioni.
ART. 8: ESERCIZI SOCIALI - Gli esercizi sociali si aprono il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile successivo.
ART. 9: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE - L’Assemblea straordinaria dei soci, convocata dal Presidente, alla quale siano presenti almeno 4/5 dei soci aventi diritto di voto può deliberare lo scioglimento dell’Associazione. Nella stessa sede l’Assemblea dovrà nominare un liquidatore tra i soci che provvederà a tutte le operazioni di liquidazione degli attivi e dei passivi sociali. L’Assemblea dovrà inoltre deliberare a quale altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sarà devoluto il patrimonio dell’Associazione (in attuazione del D. Lgs 460).
ART. 10: RIMANDI - Per quanto non compreso nel presente statuto, che tutti i soci all’atto dell’iscrizione ribadiscono di accettare incondizionatamente, si farà riferimento a quanto stabilito in materia del Codice Civile e delle leggi vigenti
Castellazzo Bormida, lì 03 Aprile 2006








